Statuto

stemma lucarelli

Mons. Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti

Prot. 59/05

 

  • Resasi necessaria la revisione dello Statuto del Capitolo della Cattedrale, in seguito alla riforma disposta dal Concilio Ecumenico Vaticano II e successivamente determinata e specificata dai successivi documenti applicativi della Chiesa, confluiti nella normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983;
  • Al fine di rendere la Chiesa Cattedrale, fedele alle proprie tradizioni, luogo eminente dove il Capitolo dei Canonici, in comunione con il proprio Vescovo e con la partecipazione del popolo di Dio, celebra  «con diligenza e decoro» la liturgia cristiana «nella sua luce più piena»,

DECRETA

che l’allegato Statuto-Regolamento del Capitolo della Cattedrale di Rieti abbia valore ed efficacia in tutte le sue componenti, a partire dal 4 dicembre 2005, II domenica di Avvento e festività di santa Barbara patrona della diocesi di Rieti, giorno della solenne conclusione del Sinodo Diocesano.

Rieti, dal Palazzo Vescovile, 1 novembre 2005
Solennità di Tutti i Santi

+ Delio Lucarelli
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile
Sac. Ernesto Petrangeli

DIOCESI DI RIETI

STATUTO DEL CAPITOLO

DELLA BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA

Natura e compiti

Art. 1

§ 1 – Il Capitolo della Basilica Cattedrale di Santa Maria in Rieti è il collegio dei sacerdoti che ha il compito di rappresentare, nella Diocesi, la “Chiesa orante” e di assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale e di adempiere gli uffici ad esso affidati dal C.J.C. e dallo Statuto rinnovato alla luce dei canoni 503-510 del C.J.C. e approvato dal Vescovo.

§ 2 – I compiti del Capitolo consistono nell’adempimento dei seguenti impegni:

a – partecipare alle celebrazioni solenni presiedute dal Vescovo;
b – celebrare alcune parti della Liturgia delle Ore in coincidenza con le celebrazioni presiedute dal Vescovo e in particolare quelle specificate nel § 3;
c – espletare gli incarichi affidati al Capitolo o ai singoli Capitolari in ordine al corretto funzionamento del Capitolo stesso.

§ 3 Le celebrazioni alle quali i Capitolari sono tenuti a presenziare sono le seguenti:

  • solennità di Santa Barbara, protettrice della città e diocesi (4 dicembre);
  • solennità del Natale del Signore (25 dicembre);
  • il Te Deum di fine anno (31 dicembre);
  • solennità di Maria Santissima Madre di Dio (1 gennaio);
  • Mercoledì delle Ceneri;
  • Domenica delle Palme;
  • Giovedì Santo (S. Messa del Crisma e S. Messa in Coena Domini);
  • Venerdì Santo;
  • Sabato Santo (Veglia Pasquale);
  • Domenica di Risurrezione;
  • Lunedì di Pasqua (Madonna del Popolo);
  • solennità di Pentecoste;
  • solennità del Corpus Domini;
  • solennità dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
  • conferimento dei diversi ministeri e Sacramento dell’Ordine;
  • festa della Dedicazione della Cattedrale.

Membri

Art. 2

§ 1 – Il Capitolo della Cattedrale di Santa Maria è composto da Canonici: effettivi, emeriti, onorari.

§ 2 – Il numero dei Canonici effettivi è fissato in 12 unità. Sono quelli che devono esercitare il loro ufficio e godono del privilegio che l’ufficio comporta. Hanno voce attiva e passiva, determinando con il loro voto gli atti collegiali.

§ 3 – Possono essere chiamati a far parte del Capitolo anche dei Canonici onorari scelti e nominati dal Vescovo ma in numero non superiore ad un terzo dei membri effettivi.

§ 4 – Compiuti gli 80 anni o divenuti inabili per malattia, il Vescovo li può dichiarare emeriti.

Art. 3

A norma del can. 509 § 1, spetta al Vescovo nominare tutti i singoli Canonici e, nel caso di inadempienze continuative agli impegni, rimuovere dall’incarico.

Art. 4

Avvenuta la nomina, l’eletto riceverà il decreto di nomina relativo e l’immissione nell’incarico, alla presenza del Capitolo convocato per una seduta straordinaria o nel corso di una delle convocazioni ordinarie.

Uffici
Il Presidente, il Penitenziere, il Parroco, il Segretario, l’Amministratore

Art. 5

§ 1 – Il Vescovo, sentito il parere dei Capitolari, nomina il Presidente del Capitolo, al quale spetta la legale rappresentanza del Capitolo, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura.

§ 2 – Il Presidente è la prima dignità del Capitolo e gli compete il compito di presiederlo, di coordinarne le attività e di vigilare sulla corretta osservanza delle norme statutarie. In caso di impedimento lo supplisce ad interim il Canonico più anziano di nomina.

§ 3 – Il Vescovo, sentito il parere del Capitolo, nomina il Canonico Penitenziere, al quale restano attribuiti i compiti previsti dal Codice (can. 508 § 1).

§ 4 – Il Vescovo nomina il Parroco, scelto fra i Capitolari o meno, essendo la Basilica di Santa Maria in Cattedrale parrocchia.

§ 5 – Il Capitolo nomina tra i suoi membri il Segretario. Egli ha il compito di redigere gli atti di competenza del Capitolo, di compilare e inviare lettere e comunicazioni, di stilare i verbali delle adunanze e di darne lettura all’inizio d’ogni seduta. Gli compete altresì la cura dell’archivio capitolare e la corretta conservazione dei documenti.

§ 6 – L’Amministratore, scelto dal Vescovo, amministra i beni dell’ente Capitolo, a norma del diritto.

§ 7 – Il Capitolo sarà presente con un suo delegato nel Consiglio Pastorale Diocesano e nel Consiglio Presbiterale.

§ 8 – L’Amministratore farà parte del C.A.E. della parrocchia di Santa Maria in Cattedrale. È corresponsabile insieme con il Parroco della custodia degli arredi sacri di proprietà del Capitolo, della cura, della valorizzazione, della conservazione e della manutenzione dei beni artistici e storici che la Cattedrale possiede.

§ 9 I Capitolari hanno l’obbligo di dare ogni collaborazione al ministero del Sacramento della Penitenza, specie nei giorni di maggiore concorso di fedeli.

§ 10 – I singoli Canonici possono essere incaricati dal Vescovo di altri servizi pastorali, con dispensa dagli impegni capitolari.

§ 11 – I Canonici celebreranno in Cattedrale il funerale alla morte di ogni Canonico e celebreranno ogni anno le seguenti Sante Messe:

a – per tutti i Vescovi defunti della diocesi;
b – per tutti i Canonici defunti della Cattedrale Basilica di Rieti.

Riunioni

Art. 6

§ 1 – Nelle riunioni ci si dovrà attenere, ad validitatem et ad liceitatem, alle disposizioni del diritto canonico e a quelle previste dal Regolamento dei Consigli Diocesani.

§ 2 – Il Capitolo si riunisce in seduta ordinaria tre volte l’anno e in seduta straordinaria su richiesta del Vescovo o del Presidente o di almeno 4 Canonici.

§ 3 – La convocazione del Capitolo deve essere fatta per lettera da inviare a ciascun Canonico e con l’allegato ordine del giorno.

Rinvio alle norme generali

Art. 7

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle leggi canoniche e civili e alle disposizioni e norme del Vescovo diocesano.